Trasparenza

Uno dei nostri capisaldi è la trasparenza nei confronti del Cliente.

A tale scopo, rendiamo disponibili in questa sessione le leggi, i regolamenti e i documenti utili affinché il Cliente possa fare una scelta consapevole ed attenta, condividendo con noi gli aspetti normativi e le condizioni alle quali devono essere offerti i prodotti finanziari.

MCE Finance S.p.A. fornisce al consumatore, prima che questi sia vincolato da un contratto di credito o da una proposta irrevocabile, le informazioni necessarie per consentirgli il confronto tra le diverse offerte di credito sul mercato, così che possa prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione del contratto di credito.

Le informazioni sono fornite da MCE Finance S.p.A.,  direttamente, per il tramite dei propri punti operativi, o dagli intermediari del credito abilitati alla promozione ed al collocamento dei servizi finanziari. Le informazioni precontrattuali sono rese su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, attraverso il documento delle “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori”  denominato in breve “Secci”. Il consumatore  interessato ad un finanziamento mediante cessione o delegazione di pagamento può rivolgersi alla organizzazione commerciale di MCE Finance S.p.A. formulando direttamente la richiesta di preventivo e/o direttamente la richiesta di prestito. In qualsiasi caso il consumatore avrà diritto ad ottenere il Secci.  Il Finanziatore fornisce prima della conclusione del contratto le ulteriori seguenti informazioni, disponibili e scaricabili anche dal presente Sito nella sezione “Trasparenza”: Informativa sul trattamento dei dati personali e  Informativa sul trattamento dei dati contenuti nei SIC  (UE 2016/679/D.Lgs 196/2003), la guida della Banca d’Italia – “Il credito ai consumatori in parole semplici”,  la guida all’Arbitro Bancario Finanziario – “ABF in parole semplici”–, la guida della Banca d’Italia – “La Centrale dei rischi in parole semplici”, la Tabella Tegm trimestre corrente, il fascicolo informativo assicurativo relativo alla copertura del rischio di perdita della vita (informativa e consenso obbligatori ex. lege art. 1919 c.c.).

Il rilascio delle informazioni precontrattuali non impegna in alcun modo il consumatore alla costituzione di un vincolo contrattuale, né impegna il finanziatore alla concessione, essi rimangono liberi di determinare le proprie discrezionali decisioni sulla possibilità di sottoscrivere il contratto di finanziamento. Il Cliente  oltre alle informazioni precontrattuali precedentemente elencate,  ha il diritto di ottenere gratuitamente, su richiesta, una copia del testo contrattuale idonea per la stipula ed una copia della tabella di ammortamento. Questo diritto non sussiste se il finanziatore, al momento della richiesta, ha già comunicato al consumatore la propria intenzione di rifiutare la domanda di credito.

AVVISO AI CLIENTI – Modifiche alla disciplina dell’Arbitro Bancario e Finanziario

Con provvedimento del 12.08.2020, la Banca d’Italia ha emanato le nuove “Disposizioni sui sistemi di risoluzione delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari”, in vigore dal 01.10.2020, che disciplinano le ragioni, i termini e le modalità di presentazione di reclami e dei ricorsi presso l’Arbitro Bancario Finanziario da parte dei clienti nei confronti degli Intermediari.

Le principali novità introdotte dalla Banca d’Italia sono le seguenti:

  • In caso di reclamo da parte dei clienti, gli intermediari potranno rispondere entro 60 giorni. Dopo tale termine, il cliente rimasto insoddisfatto, o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di 60 giorni, può presentare ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario.
  • In caso di ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario da parte di un cliente, resta invariato il termine di 30 giorni per la presentazione delle controdeduzioni da parte dell’Intermediario al ricorso presentato in ABF dal cliente, tuttavia:
    a. entro il termine di 25 giorni dalla ricezione delle controdeduzioni, il cliente può trasmettere una replica all’intermediario (senza possibilità di ampliare la domanda iniziale);
    b. entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della replica del ricorrente, l’intermediario può trasmettere una controreplica;
    c. scaduti i termini per la presentazione delle controdeduzioni, della replica e della controreplica, la segreteria tecnica dell’ABF, comunica alle parti la data in cui il ricorso si considera completo;
    d. da tale data decorre il termine di 90 giorni entro il quale l’ABF dovrà fornire la comunicazione dell’esito della controversia.
  • A decorrere dal 01.10.2022, non potranno essere sottoposte all’ABF controversie relative ad operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente la data di proposizione del ricorso.

Vendita Ordinaria: Documento Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori

Vendita a Distanza: Documento Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori

Informativa Clienti e Informativa Sic

Informativa ai sensi degli artt.  13 e 14 del Regolamento Europeo Generale sulla Protezione dei Dati n. 679/2016 ed Informativa ai sensi del codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti.

Antiriciclaggio

Questionario per la valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n.231).

Rilevazione trimestrale TEGM

Il comunicato stampa di Banca d’Italia sui tassi di interesse effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura è riportato a seguire.

Trasparenza Bancaria

In virtù di accordi di convenzionamento vengono distribuiti i prodotti di:

Santander Consumer Bank –  Compass Banca S.p.A.  Fucino Finance S.p.A.  YOUNITED SA  Banca Progetto S.p.A.  Spefin Finanziaria S.p.A.

Gestione Reclami

MCE Finance S.p.A. ha istituito un Ufficio Reclami, indipendente rispetto alle funzioni aziendali preposte alla commercializzazione dei servizi offerti dalla Società. L’obiettivo è assicurare la tempestiva e trasparente evasione di eventuali richieste e reclami sollevati dai Clienti.
I Clienti possono presentare i reclami tramite una delle seguenti modalità:
– posta ordinaria o raccomandata A/R all’indirizzo MCE Finance S.p.A., Via Ostiense n. 131L, 00154 Roma;
– posta elettronica all’indirizzo ufficioreclami@mcefinance.it;
– posta elettronica certificata all’indirizzo mcefinance@pec.it.

Al fine di ottenere una migliore evasione delle proprie richieste, i Clienti possono fornire indicazioni riguardanti l’oggetto del reclamo ed eventualmente allegare copie della documentazione ritenuta utile.
MCE Finance S.p.A. risponderà al reclamo inviato dal Cliente entro 60 giorni dalla ricezione.
Nel caso in cui il Cliente non sia soddisfatto della risposta ricevuta o non abbia ricevuto una risposta nel suddetto termine di 60 giorni, potrà rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) o ad altro organismo deputato alla risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia bancaria, finanziaria e assicurativa, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria ordinaria. 

Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01

Ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 è stato istituito l’Organismo di Vigilanza (OdV), nominato dal Consiglio di Amministrazione, con il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello di Organizzazione e di Gestione della Società e curarne l’aggiornamento. L’invio di segnalazioni può essere fatto all’indirizzo odv@mcefinance.it

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